Da oggi entrano in vigore le nuove norme per la certificazione energetica degli edifici, con aggiornamenti per la realizzazione dell'APE.
Passati i 90 giorni dalla pubblicazione delle nuove parti della UNI TS 11300 e della 11349 sulle prestazioni energetiche degli edifici, da oggi si applicano le nuove norme tecniche, come stabilito dal articolo Strumenti di calcolo del D.M. 26 giugno Requisiti minimi.
Le norme che si riferiscono alla UNI TS 11300 completano il pacchetto normativo a supporto della Legge n. 90/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
La UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” calcola il fabbisogno di energia nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili, quali impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori.
La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di "Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili” per determinare il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili.
La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare:
1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
2) la valutazione dell’energia elettrica esportata;
3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
La UNI/TS 11300-6 fornisce metodi per la “Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili” tenendo in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
La nuova versione della norma UNI 11349 è composta da tre parti che riguardano i vari aspetti per la valutazione della prestazione termo-energetica.
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti.
La UNI/TR 10349-2 fornisce i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto vengono utilizzati per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo
La UNI 10349-3 fornisce la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio.
La Legge di Stabilità 2016 ( L. n. 208/2015 ) dispone, per gli acquisti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici, la detrazione IRPEF, dall'imposta lorda, del 50% dell'Iva versata sul corrispettivo d'acquisto e ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Allo stato, si ritiene che tale detrazione si applichi in tutti i casi in cui la vendita sia soggetta ad IVA, cioè sia qualora avvenga nei 5 anni dalla fine lavori, sia dopo tale data qualora l'impresa eserciti l'opzione per l'assoggettamento ad IVA.
I metri quadrati “catastali” non hanno, per ora, alcuna funzione dal punto vista fiscale. Ma potrebbero averne una molto importante nel mondo delle transazioni, dove un dato certo su quanto sia grande la casa in vendita è spesso assente: il concetto di “metratura commerciale” non è, infatti, univoco e alla stessa casa potrebbero essere attribuite diverse superfici a seconda del metodo usato. Senza contare che a volte il proprietario non fa proprio nessuna misurazione ma si accontenta di vecchi dati spannometrici,magari presi quando arredava l’appartamento.
Gli agenti immobiliari sono favorevoli alla pubblicità del dato ma mantengono alcune riserve sul metodo usato: «Aspettiamo a dare un giudizio sul sistema - spiega Paolo Righi, presidente della Fiaip (Federazione degli agenti immobiliari professionali) - perché la stessa agenzia suggerisce di verificare l’esatta corrispondenza. Sulle planimetrie più vecchie, infatti, ci sono dei problemi. Abbiamo fatto una prova su otto visure e in due non c’erano i metri quadrati». Inoltre, osserva Righi, nel sistema dettato dal Dpr 198/1998 non trovano posto gli spazi comuni condominiali, che però, da sempre, commercialmente vengono considerati nel computo generale dei metri quadrati. Mediamente le parti comuni negli edifici moderni si aggirano sul 5%, in quelli vecchi si può arrivare al 10-15 per cento. Nel modello costruttivo importato dagli Usa molte nuove costruzioni supercondominiali hanno spazi comuni come sale riunioni o ludoteche, che vanno evidentemente considerate.
«Tutto ciò che porta alla trasparenza - prosegue Righi - ci fa più che felici ma dobbiamo evidenziare che non si tiene conto delle parti comuni. Abbiamo comunque dato indicazione ai nostri iscritti di verificare le metrature rispetto alle planimetrie catastali facendo anche rilevare gli errori». Per Santino Taverna , presidente della Fimaa (Federazione dei mediatori) «È un’operazione di trasparenza necessaria per il comparto, a patto che non si traduca in un nuovo presupposto per l’incremento dell'imposizione fiscale sugli immobili».
La possibilità di conoscere i metri quadrati avrebbe anche un altro effetto, quello di evitare l’insorgere di contenziosi in fase di trattativa. «È chiaro che i dati catastali non sono probanti - ricorda Righi - e in ogni caso, quanto alla loro attendibilità concreta, tra qualche mese si vedrà quante sono le richieste di correzioni presentate dai contribuenti».
In ogni caso Righi promette l’impegno degli agenti Fiaip: «Se il cliente dichiara qualcosa di molto diverso dalle risultanze catastali, l’agente, prima di far firmare proposte d’acquisto o altri impegni, deve verificare personalmente planimetria e metrature reali». Cosa che comunque farebbero meglio a fare tutti proprietari, data anche la possibilità di chiedere correzioni alle Entrate.
Da escludersi, invece, la valenza del dato catastale dopo che è stato sottoscritto il rogito, dato che di norma l’immobile viene di norma venduto «a corpo» e non a metri quadrati.